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SOSTITUTO DI IMPOSTA

OPZIONI DA NOI ESERCITATE CIRCA IL TRATTAMENTO DEI NOSTRI CONTRATTI IN RELAZIONE ALLE NORME FISCALI ITALIANE

La nostra Compagnia ha optato (sin dal 1.1.2004) per agire nei confronti nei nostri Contraenti/Assicurati italiani quale sostituto di imposta. Provvediamo quindi per il tramite del nostro Rappresentante Fiscale in Italia (società GRAZER ASSICURAZIONI – DOMUS AUREA SAS con Codice Fiscale 02117590303) a trattenere direttamente alla fonte l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del DPR 29.9.1973 Nr. 600 che risulti dovuta al momento della liquidazione di prestazioni derivanti dai nostri contratti. La nostra Compagnia liquida pertanto direttamente a monte anche l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita (di cui all’articolo 1 del D.L. 209 del 2002), alternativa all’imposta sul valore dei contratti assicurativi.

La nostra Compagnia ha inoltre conferito al predetto Rappresentante Fiscale in Italia, nella sua qualità di intermediario finanziario che interviene nella stipula dei contratti, l’incarico di regolare tutti i flussi finanziari in entrata (incasso premi) ed uscita (erogazione prestazioni da disinvestimento, scadenza o caso morte) legati ai contratti. Questo incarico, oltre che nel mandato conferito da noi Compagnia all’Intermediario residente, risulta specificato anche nelle Condizioni di Assicurazione che prevedono che tanto il pagamento dei premi che l’erogazione delle prestazioni può avvenire solo ed esclusivamente attraverso l’intervento dell’Intermediario residente da noi incaricato, rispettivamente da o verso un conto corrente bancario acceso in Italia del Contraente.

La nostra Compagnia ha anche optato, ai sensi dell’Art. 3 comma 7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, per applicare ai propri contratti assicurativo-finanziari conclusi con i Contraenti italiani, l’imposta di bollo prevista dall’Art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/1972. Al proposito abbiamo ricevuto con provvedimento del 21.2.2013 del Direttore dell’Ufficio Territoriale di Udine dell’Agenzia delle Entrate apposita autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo in modo virtuale. I nostri contratti non ricadono nell’obbligo dell’applicazione dell’IVAFE da parte del Contraente, perché l’imposta di bollo da noi applicata alla fonte è sostitutiva di questa.

Richiamiamo quindi l’attenzione sul contenuto dei seguenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del Ministero italiano dell’Economia e delle finanze, che disciplinano puntualmente in via interpretativa le condizioni per l’esonero dagli adempimenti a cui le polizze estere possono essere soggette in Italia:

1) Circolare Nr. 41/E del 31 ottobre 2012 e Risoluzione Nr. 15/E del 18 febbraio 2011 in tema di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale delle polizze estere offerte in regime di libera prestazione di servizi;

2) Circolare Nr. 28/E del 2 luglio 2012 in tema di esonero dall’IVAFE delle polizze estere per le quali la Compagnia emittente abbia optato per l’applicazione alla fonte dell’Imposta sostitutiva sui redditi da capitale e dell’Imposta di bollo.

(cliccando sui relativi estremi sopra riportati può aprire/scaricare il testo integrale dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del Ministero italiano dell’Economia e delle finanze sopra citati, nei quali abbiamo sottolineato in colore i passaggi più rilevanti)

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